Studio di consulenza integrata
Lo studio professionale di consulenza integrata ha come oggetto e ambito di competenza specialistico la gestione del sovraindebitamento e della crisi di impresa sia con riguardo alle opportunità di risanamento tradizionali che specialistiche secondo il dettato normativo del nuovo codice della crisi.
Lo svolgimento dell’attività professionale del gruppo di professionisti mira precipuamente allo sviluppo delle indicazioni e dei pareri anche in forma multidisciplinare – e dunque con approcci tecnico – economici e giuslavoristici insieme – in materia di sovraindebitamento e gestione della crisi , con riferimento specifico e non esclusivo al CCII del 2019 che riprendendo la più datata legge 3/2012 norma tutte le procedure maggiori e minori, costituendo un ambito di attività professionale particolarmente rilevante.
Dalla definitiva stesura del nuovo codice della crisi, negli anni successivi si sono sviluppate ulteriori competenze relative alle altre procedure.Scopri i servizi
Nell’alveo delle molteplici situazioni che possono caratterizzare una situazione di sovraindebitamento e/o di crisi di impresa il team dei professionisti indicherà il percorso giudiziale , stragiudiziale o misto al fine di massimizzare i valori aziendali (o salvaguardare la persona) in un percorso di risanamento (o esdebitazione).
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Piano di ristrutturazione dei debiti
È destinato al debitore “consumatore”, dunque al soggetto che abbia contratto debiti per cause indipendenti dall’attività imprenditoriale, professionale, commerciale o artigianale eventualmente svolta. La proposta di piano non è soggetta al voto dei creditori e il giudice, accertata l’assenza di dolo, frode o colpa grave del debitore, omologa il piano. Con la sentenza di omologa, atto definitivo, il giudice dispone la sospensione delle procedure esecutive ed il divieto di azionarne di nuove.
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Concordato minore
È strutturato in favore del debitore non consumatore, cioè del soggetto che ha debiti legati all’attività imprenditoriale, professionale, commerciale o artigianale eventualmente svolta o misti (nel caso in cui ai precedenti si aggiungano debiti consumeristici). Gli imprenditori che accedono all’istituto devono essere “minori” cioè non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (secondo la precedente normativa “non fallibili”). Prevede, in genere, la continuazione dell’attività di impresa, professionale, commerciale o artigianale. La proposta di concordato è soggetta al voto dei creditori ed è omologata se votata positivamente dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Col decreto di apertura della procedura il giudice sospende le azioni esecutive.
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Liquidazione controllata
È un procedimento destinato sia ai consumatori che ai non consumatori (imprenditori, professionisti, artigiani, commercianti, start up innovative). Prevede la liquidazione volontaria di tutti i beni del debitore.
Ha durata legale di tre anni e può avere natura mobiliare (il debitore cede alla liquidazione, per un triennio, la parte di cespite ulteriore rispetto al mantenimento del dignitoso tenore di vita proprio e della propria famiglia), immobiliare (il debitore cede alla liquidazione i propri beni immobili) o mista. Al termine della liquidazione se col ricavato non si è coperta l’intera esposizione debitoria il debitore può richiedere l’esdebitazione, cioè la liberazione dalla parte residua di debiti. -
Esdebitazione dell’incapiente
Il debitore persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neanche in prospettiva futura, può chiedere, per una volta, la cancellazione dei propri debiti, anche fiscali, a condizione che nei tre anni successivi alla pronuncia di esdebitazione non sopravvengano utilità che consentano il soddisfacimento dei creditori.
Il team
Siamo un team di professionisti con percorsi formativi e competenze eterogenei, uniti da un’esperienza comune nella consulenza e nella gestione delle crisi, a supporto di persone e imprese in situazioni di sovraindebitamento o difficoltà finanziaria.